Art. 1.

      1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In caso di acquisto della prima ed unica casa di abitazione nell'ambito di interventi di edilizia convenzionata, realizzati da imprese edili o da cooperative edilizie, le banche, su richiesta dell'acquirente, concedono finanziamenti di mutuo fondiario per un ammontare fino al 100 per cento del prezzo stabilito in rogito, senza l'accensione di ulteriori garanzie».